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Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Lo prevedeva la Finanziaria 2008, fissando al 1° gennaio 2009 il termine entro il quale i Comuni dovevano implementare la norma nei loro regolamenti edilizi. Scadenza in seguito prorogata di un anno della Legge 14/2009, di conversione del Decreto legge 207/2008 (il cosiddetto “Milleproroghe”).