Giovedì scorso la conferenza unificata ha approvato il nuovo Conto energia per gli impianti fotovoltaici e le Linee Guida per le fonti rinnovabili. Fra le principali disposizioni dell’ultima bozza di decreto del Conto Energia,
Le attese Linee Guida per le fonti rinnovabili, invece, potrebbero finalmente garantirà unicità e validità disciplinare a livello nazionale. Fra i principali punti presi in considerazione dal provvedimento, la trasparenza amministrativa dell’iter autorizzativo, le modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini, l’individuazione, fonte per fonte, degli impianti e le modalità di installazione che consentono l’accesso alle procedure semplificate.
[approfondimento: Edilportale]
La nuova direttiva comunitaria sulla prestazione energetica nell’edilizia, dopo il nulla osta del Parlamento europeo, sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale della UE.
Il documento, partendo – fra gli altri – dai presupposti che
Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.
La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.
Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza
energetica nell’Unione per conseguire l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico
dell’Unione entro il 2020,
promuove il sostanziale miglioramento della prestanza energetica degli edifici, e riguarda
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione
energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità
immobiliari di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a
ristrutturazioni importanti;
ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando
sono rinnovati o sostituiti; nonché
iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di
un intervento di miglioramento;d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli
edifici; e
g) i sistemi di controllo indipendenti per i certificati di prestazione energetica e i
rapporti di ispezione.
In generale, la metodologia di calcolo (allegato I: «quadro comune per il calcolo della prestazione…») prevede una differenziazione basata sia sulle specificità climatiche del luogo in cui sorge l’edificio, sia sulla sua tipologia.
Il quadro regola anche l’individuazione degli gli «edifici a energia quasi zero»: dal 2020, difatti, tutte le nuove costruzioni dovranno rientrare in questa categoria; per gli edifici pubblici, il termine sarà anticipato di due anni (cfr. articolo 9).
Diventa legge il ddl Comunitaria 2009. Dopo diverse navette, mercoledì scorso il testo ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato, che ha accolto gli emendamenti presentati alla Camera. Confermata con l’articolo 17 la semplificazione delle procedure a sostegno delle energie alternative. Sarà sufficiente la DIA, denuncia di inizio attività, per l’installazione di impianti con capacità di generazione fino a 1 Mw elettrico, così come indicato dal Decreto Legislativo 387/2003.
[da Edilportale]
Le nuove regole del fotovoltaico italiano dovrebbero finalmente arrivare entro le prossime settimane. Dall’Italian Pv Summit 2010, preambolo del Solarexpo di Verona, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico con delega all’energia, Stefano Saglia, ha rassicurato l’industria del settore sulla tabella di marcia prevista dal Governo.
Il via libera definitivo ai provvedimenti per cui si è creata l’attesa maggiore, ossia le linee guida per le fonti rinnovabili e il nuovo conto energia per il fotovoltaico, dovrebbe concretizzarsi prima della prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni tra maggio e giugno.
[da «Il Sole 24 Ore»]
Da oggi è in vigore il decreto legge “incentivi”, provvedimento che agevola l’acquisto di ciclomotori, cucine, elettrodomestici, abbonamenti a internet veloce, case ecologiche, motori marini e prodotti industriali.
Per ciò che riguarda gli immobili ad alta efficienza energetica, è possibile ricevere incentivi per abitazioni certificate in classe A e B: la certificazione può essere garantita dai costruttori nel caso di nuove realizzazioni, mentre per gli immobili usati il venditore dovrà rivolgersi a un certificatore abilitato prima della firma del rogito. In ogni caso, l’attore competente per la valutazione finale della certificazione e dei requisiti d’accesso all’agevolazione è l’Enea.
Sono 60 i milioni di euro messi a disposizione, che saranno distribuiti fino al loro esaurimento. Visto che in Italia gli immobili di classe energetica elevata rappresentano solo il 4% del parco totale, è plausibile pensare che potranno essere esaudite circa 10.000 domande. L’importo massimo del contributo è di 7 mila euro per gli immobili in classe A e a 5 mila per quelli in classe B e, riportando il calcolo alle superfici, è previsto un contributo pari a 116 € al metro quadro per la classe A e 83 € per la classe B.
Al momento, non è ancora chiaro se il contributo potrà essere cumulato alle detrazioni del 55%, previste per la riqualificazione energetica e allo sgravio del 36% sulle ristrutturazioni.
Il testo del decreto, pubblicato il 26 marzo scorso, è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.
Il Regolamento regionale n.7 del 15 febbraio 2010 introduce semplificazioni burocratiche per l’installazione di impianti geotermici a bassa temperatura. Diventa libera, una volta registrata nel RGS (Registro regionale delle sonde geotermiche), l’installazione di sonde poste fino a 150 metri di profondità con sistema a circuito chiuso. Pertanto, il regolamento non interessa i sistemi con prelievo di acqua sotterranea, che rimarranno vincolati alla “Normativa statale e regionale inerente la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche”.
Di particolare rilievo, nell’economia generale della regolamentazione, l’allegato 1, in cui sono presentate le Disposizioni per l’installazione e gestione delle sonde geotermiche:
• requisiti tecnici per il dimensionamento e la realizzazione degli impianti
• materiali utilizzati
• modalità di perforazione
• posa delle sonde
• specifiche tecniche per la verifica funzionale delle sonde geotermiche
• monitoraggio ambientale
• organi di sicurezza
• strumenti accessori di controllo
• valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore
Il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito del CENED.
L’UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) del ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento in cui sono delineati il panorama dell’energia geotermica in Italia e la disciplina nazionale per la ricerca e la coltivazione della risorsa.
In questo senso, ricordiamo che è stato varato dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica il quadro normativo sulla geotermia ad alta, media e bassa temperatura. Una sinossi e i riferimenti al testo sono disponibili su «Nextville».
Rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva europea del dicembre 2008 (-20% delle emissioni di gas a effetto serra, aumento del 20% del risparmio energetico e aumento al 20% della quota dei consumi totali coperta da energia prodotta da fonti rinnovabili), è emerso in Commissione europea che secondo le analisi previsionali
L’Italia è [...] tra i cinque Stati membri che prevedono di non farcela da soli e intendono acquistare dall’estero l’energia supplementare necessaria [...] La Commissione ha pubblicato le previsioni inviate dai governi dei Ventisette riguardo alla produzione e importazione delle rinnovabili nei prossimi 10 anni. Oltre all’Italia ricorreranno alle importazioni Belgio, Danimarca, Lussemburgo e Malta, mentre 12 dei 27 Stati membri (comprese Francia e Gran Bretagna) prevedono sia sufficiente la propria produzione nazionale di rinnovabili. In dieci supereranno il target.
[da Il Sole 24 Ore]
Ricordiamo che dal 15 gennaio sono diventate operative le precisazioni contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009. L’11 gennaio, inoltre, è stato rilasciato il nuovo software per la certificazione “CENED+”.
In particolare, il DDG del 15 dicembre chiarisce che le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali; e che l’autodichiarazione prevista dalle Linee guida nazionali per attestare che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G e comporta spese molto alte per la gestione energetica non sostituisce l’attestato di certificazione previsto dalla Regione Lombardia con il DGR 5018/2007.
Inoltre, il documento rettifica l’obbligo di verifica con “sopralluoghi” da parte del certificatore incaricato e offre un chiarimento sulle schermature solari (vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano i requisiti richiesti).
Un commentario è disponibile su edilportale.it.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Lo prevedeva la Finanziaria 2008, fissando al 1° gennaio 2009 il termine entro il quale i Comuni dovevano implementare la norma nei loro regolamenti edilizi. Scadenza in seguito prorogata di un anno della Legge 14/2009, di conversione del Decreto legge 207/2008 (il cosiddetto “Milleproroghe”).