Da nextville.it
Con Decreto n. 8413 dell’8 settembre 2010, la Regione Lombardia ha stanziato 5 milioni di euro per gli Enti locali che realizzano impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, al servizio di strutture pubbliche.
Il Regolamento regionale n.7 del 15 febbraio 2010 introduce semplificazioni burocratiche per l’installazione di impianti geotermici a bassa temperatura. Diventa libera, una volta registrata nel RGS (Registro regionale delle sonde geotermiche), l’installazione di sonde poste fino a 150 metri di profondità con sistema a circuito chiuso. Pertanto, il regolamento non interessa i sistemi con prelievo di acqua sotterranea, che rimarranno vincolati alla “Normativa statale e regionale inerente la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche”.
Di particolare rilievo, nell’economia generale della regolamentazione, l’allegato 1, in cui sono presentate le Disposizioni per l’installazione e gestione delle sonde geotermiche:
• requisiti tecnici per il dimensionamento e la realizzazione degli impianti
• materiali utilizzati
• modalità di perforazione
• posa delle sonde
• specifiche tecniche per la verifica funzionale delle sonde geotermiche
• monitoraggio ambientale
• organi di sicurezza
• strumenti accessori di controllo
• valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore
Il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito del CENED.
Ricordiamo che dal 15 gennaio sono diventate operative le precisazioni contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009. L’11 gennaio, inoltre, è stato rilasciato il nuovo software per la certificazione “CENED+”.
In particolare, il DDG del 15 dicembre chiarisce che le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali; e che l’autodichiarazione prevista dalle Linee guida nazionali per attestare che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G e comporta spese molto alte per la gestione energetica non sostituisce l’attestato di certificazione previsto dalla Regione Lombardia con il DGR 5018/2007.
Inoltre, il documento rettifica l’obbligo di verifica con “sopralluoghi” da parte del certificatore incaricato e offre un chiarimento sulle schermature solari (vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano i requisiti richiesti).
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